Raccolgo qui alcune informazioni sul tema della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e li rendo pubblici per uno spirito di utile condivisione. Ovviamente non è una trattazione completa, per la quale ci sono fonti più autorevoli (per esempio il sito Ispesl), ma una semplice serie di appunti sparsi. Per informazioni e scambi di opinioni contatta admin CHIOCCIOLA adfc PUNTO it.
Valutazione dei rischi
Differenza tra la vecchia legge 626 e il nuovo testo unico 81: quest'ultimo vuole dare un'organizzazione a livello di organigramma e programma di formazione (o altro).
Nel Documento di Valutazione dei Rischi è bene sempre inserire: dati generali dell'azienda, organigramma aziendale, descrizione dell'attività lavorativa, caratteristiche significative per la sicurezza (per esempio impianti tecnologici come l'impianto elettrico, l'impianto di messa a terra, l'impianto di riscaldamento, l'impianto di rilevazione e segnalazione incendi, l'impianto di spegnimento incendi...).
In ogni attività lavorativa è necessario valutare i seguenti fattori di rischio:
- ambiente di lavoro;
- attrezzature di lavoro;
- movimentazione manuale dei carichi;
- videoterminali;
- rumore;
- vibrazioni;
- rischio chimico;
- rischio cancerogeno;
- rischio biologico;
- rischio esplosione.
Durante il sopralluogo iniziale è consigliabile effettuare foto e filmati.
R = P x D, cioè il rischio è uguale alla probabilità che si verifichi un evento moltiplicata per la magnitudo al verificarsi dell'evento.
Livelli di esposizione al pericolo:
- sporadico: 1 persona per qualche ora al giorno;
- normale: 1 persona per tutti i giorni lavorativi;
- elevato: maggiore dei precedenti, presenza di più persone nelle zone pericolose.
Livelli di probabilità:
- bassa: il pericolo può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi;
- media: danno solo in circostanze sfortunate o per azioni volontarie. Pochi episodi già verificatisi;
- alta: danno senza intervento dell'operatore o a seguito di azioni dell'operatore che, anche se non corrette, sono facilmente prevedibili.
Livelli di gravità:
- lieve;
- medio;
- grave.
Le misure di protezione abbassano il danno, quelle di prevenzione la probabilità.
Dopo la valutazione dei rischi, segue la programmazione degli interventi (per esempio con un valore 1, cioè rischio basso, gli interventi sono nulli o a lungo termine).
Valutazione dei luoghi di lavoro
Nelle aree percorse da mezzi è necessaria la segnaletica orizzontale e verticale che avvisa del passaggio di mezzi meccanici.
Contro il rischio cadute ci vuole un parapetto alto almeno 1 m, con sbarra intermedia e fermapiede di 20 cm. Se esso non è installabile, si deve prevedere un'imbragatura, che, essendo un DPI di terza categoria, comporta la formazione, informazione e l'addestramento dell'operatore.
Le aree di pericolo, o potenziale pericolo, vanno perimetrate con catenella bianca e rossa.
I wc devono essere divisi per sesso se ci sono più di 10 lavoratori. La circolare regionale 13 del 1997 della Regione Veneto prevede la dotazione antimalore alle serrature delle porte del bagno.
Esempi di cartellonistica e segnaletica:
- piantina con le istruzioni e i percorsi d'esodo in caso di emergenza (obbligatoria con più di 10 dipendenti);
- indicazioni della portata sulle scaffalature;
- le vie di transito devono essere segnate (per esempio con righe gialle);
- indicazione della portata massima sulle gru;
- cartello di attenzione ai carichi sospesi;
- cartello triangolare con fulmine sui quadri elettrici e sulle parti delle macchine a rischio elettrocuzione;
- cartello con indicato l'obbligo di occhiali e protezioni acustiche;
- cartelli indicanti le uscite di sicurezza;
- cartello di divieto di rimozione dei dispositivi di sicurezza;
- cartello indicante l'obbligo di assicurarsi che protezioni e sicurezze siano efficienti;
- cartello che prescrive di far attenzione alle mani;
- cartello che prescrive di far attenzione alle macchine in movimento;
- cartello che vieta di usare acqua per spegnere incendi;
- cartello che vieta il trasporto di persone per esempio su carrelli elevatori;
- cartelli che ricordano l'obbligatorietà dell'utilizzo dei DPI;
- cartello che indica quali sono le bombole vuote e quali quelle piene di gas;
- cartello che indica la valvola di intercettazione esterna del gas;
- cartello che indica il peso massimo riponibile su un soppalco.
Valutazione delle attrezzature
Le funi dei mezzi di sollevamento devono essere controllate ogni 3 mesi.
Primo soccorso
Nel D.M. 388 / 2003 si trovano indicazioni sulla cassetta di sicurezza.
Rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici
Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), ha pubblicato le primeindicazioni operative per la corretta applicazione delle disposizioni legislative in materia di agenti fisici del Testo Unico Sicurezza.
Scopo del documento è quello di chiarire, attraverso la risposta a tutta una serie di specifiche domande, quale è la corretta applicazione del D. Lgs. n. 81/08(Testo Unico della Sicurezza), Titolo VIII (Agenti Fisici), Capo I (disposizioni generali), Capo II (rumore), Capo III (vibrazioni) e Capo IV (campi elettromagnetici).
Il citato documento sostituisce le precedenti Linee guida operative per l’applicazione dei Decreti Legislativi n. 187/05 e n. 195/06, elaborate dallo stesso Coordinamento Tecnico e dall’ISPESL in data 22 dicembre 2006.
Per le attività di ufficio si rimane al di sotto del valore inferiore di azione.
Disturbi muscoloscheletrici in addetti al videoterminale
Uno studio trasversale sugli addetti ai videoterminali pubblicato in questi mesi ha confermato una volta di più l'importanza dell'esercizio fisico nella prevenzione e nel contenimento di disturbi muscoloscheletrici della regione lombare per questa tipologia di lavoratori.
I dati sono stati raccolti mediante l'utilizzo di un questionario somministrato a 210 lavoratori di strutture pubbliche. La percentuale di lavoratori addetti al VDT che lamenta disturbi muscolo scheletrici lombari non è risultata significativamente diversa da quella della popolazione generale dei lavoratori e non si sono riscontrati fattori lavorativi specifici cui ascrivere questi disturbi.
La presenza di questi disturbi è stata del 58,4% e si è riscontrato come essi correlino invece significativamente con il sesso femminile, con la presenza di patologie alla colonna vertebrale, con disturbi del sonno e con il grado di stress.
Questi dolori sono però limitati e ridotti grazie allo svolgimento di attività fisica sportiva. Un'ora di sport a settimana è il cut-off per una significativa riduzione della prevalenza di dolori muscololombari. Proprio per questo il medico del lavoro è tenuto a consigliare ai lavoratori addetti ai videoterminali di svolgere almeno un'ora di sport alla settimana. Di che tipologia? Su tutti prevalgono gli sport svolti in acqua, in particolare il nuoto; anche lo yoga e in generale l'attività di stretching si sposano in modo ottimale con questo tipo di patologia.
Per avere tutte le informazioni sui disturbi muscolo-scheletrici e sulle possibili azioni per limitarli, vai al sito dell'Inail.
Rischio chimico
Gli agenti chimici devono essere conservati in un apposito contenitore, e area, con cartellonistica esterna indicante i rischi e le prescrizioni.
La saldatura di solito pone il rischio chimico (difficilmente quello cancerogeno).
Rischio biologico
Se si manipola qualcosa con una carica batterica importante, il rischio può esserci anche con un'esposizione di 1 secondo. L'analisi può essere fatta tramite letteratura o tramite analisi di laboratorio: si determina se il rischio c'è o non c'è, non esiste una scala come con il rumore.
Si può prescrivere una tuta usa e getta oppure una normale ma igienizzata regolarmente; di conseguenza sono necessarie delle procedure. I guanti in nitrile sono consigliati contro il rischio biologico, così come eventuali occhiali o visiera con protezioni laterali.
Negli spogliatoi si prevedono armadi a doppio scomparto, wc e docce. Bisogna valutare con quale periodicità eseguire la sanificazione e detersione.
Alcool
Il provvedimento del 16 marzo 2006 individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Il controllo antialcool è previsto in Veneto solo se il datore di lavoro ha un sospetto di abuso.
Tossicodipendenza
Ai sensi dell'Intesa Stato Regioni 30-10-2007 e del Provvedimento 18 Settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, il Datore di lavoro, per mezzo del Medico competente, è tenuto ad accertare anche l'eventuale stato di tossicodipendenza tra i lavoratori:
- gli addetti e i responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi;
- conducenti di veicoli per i quali sono richiesti patenti di guida C, D, E, nonché addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
Rischio maternità
Decreto legislativo 151: si può richiedere l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità.
Prime indicazioni operative per la valutazione del rischio "stress lavoro-correlato"
La valutazione dello stress lavoro correlato è rimandata a giugno 2010.
(Notizia PD08.1583 del 11/24/2008 di Confindustria Padova)
Con il rinvio introdotto dall'art. 4, comma 2 bis della Legge n. 129/2008, dal 1° gennaio 2009 entreranno in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (cd Testo Unico della Sicurezza), relative alla valutazione dei rischi.
Come previsto dal comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 la valutazione dei rischi, obbligo non delegabile del datore di lavoro, deve riguardare "tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori... tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004...".
Al proposito va in primo luogo precisato che le situazioni di stress da valutare sono solo quelle che presentano entrambe le seguenti condizioni:
- sono determinate dalle condizioni di lavoro;
- "incidono su un fattore di rischio lavorativo, rilevante ai fini della tutela della salute e della sicurezza" (come precisato dall'accordo interconferederale), cioè quelle situazioni che sono elementi in grado di favorire o di incrementare infortuni o potenziali malattie professionali.
Si riporta di seguito una possibile procedura operativa per effettuare la valutazione del rischio da "stress lavoro-correlato", elaborata da Confindustria sulla base delle disposizioni normative del Testo Unico e sui contenuti dell'accordo interconfederale del 9 giugno 2008 che recepisce l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 (entrambi in allegato). Si precisa che le indicazioni riportate, mancando allo stato attuale un metodo scientifico consolidato, rivestono carattere puramente indicativo.
APPROFONDIMENTI
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
L'approccio iniziale alla valutazione dello stress lavoro correlato deve essere di tipo oggettivo: secondo l'accordo interconfederale, infatti, benchè potenzialmente "lo stress possa riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o alla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro, ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati".
Innanzitutto, quindi, occorre verificare - anche attraverso l'organigramma o il funzionamento aziendale - la presenza di gruppi omogenei di lavoratori che, svolgendo mansioni o compiti particolari (es. perché ripetitivi, monotoni, particolarmente rischiosi), potrebbero essere esposti al rischio stress.
Se questa fase dovesse dare (ad esempio, per le ridottissime dimensioni dell'azienda) risultato negativo, la valutazione potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare eventuali comportamenti anomali, magari su segnalazione del medico competente.
Qualora, invece, la prima analisi dovesse individuare la presenza di stress come fattore di rischio determinante o incrementale per infortuni o malattie professionali, sarà necessario procedere oltre nella valutazione secondo le fasi successive.
1. Prima analisi: indicatori oggettivi di potenziale stress
Se l'organizzazione aziendale consente di individuare gruppi omogenei di lavoratori potenzialmente esposti a rischio stress, occorrerebbe valutare l'esistenza, nell'organizzazione aziendale o nell'ambiente di lavoro, di indicatori oggettivi di stress.
Ad esempio, tra i segnali che possono denotare la presenza del problema, anche secondo l'Accordo interconfederale (art. 4, comma 1), possono rientrare:
- alto tasso di assenteismo;
- elevata rotazione del personale;
- frequenti conflitti interpersonali;
- lamentele da parte delle persone;
- infortuni;
- richieste di cambio mansione/settore;
- disfunzioni o episodi di interruzione/rallentamento dei flussi comunicativi.
Accanto a questi elementi, occorrerebbe indagare anche i flussi comunicativi bottom up e top down presenti in azienda. In assenza di uno di questi fattori (o similari) o di criticità ed in assenza comunque di cambiamenti comportamentali dei lavoratori tali da denotare un rischio di stress o in presenza di azioni già messe in atto dal datore di lavoro prima dell'entrata in vigore della norma, la valutazione potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, magari su segnalazione del medico competente o degli uffici del personale.
2. Seconda analisi: comportamenti soggettivi in assenza di indicatori oggettivi e valutazione del rischio stress
In presenza dei fattori stressogeni indicati o in assenza degli indici oggettivi sopra indicati ma in presenza di mutamenti comportamentali all'interno del gruppo di lavoratori, occorrerebbe valutare il rischio stress e individuare i motivi della reazione soggettiva, al fine di verificarne il nesso con fattori lavorativi o extralavorativi e individuare gli strumenti di prevenzione compatibili con il contesto complessivo aziendale.
Data la complessità del fenomeno stress, non vi è uno strumento o un metodo che esaurisca in sé la molteplicità degli aspetti.
Può essere necessario, a seconda dei risultati della ricognizione, l'approccio organizzativo (metodi di lettura e interventi sulla organizzazione del lavoro), l'approccio psicologico, l'approccio medico, l'approccio comunicazionale o relazionale, in relazione al bisogno effettivo.
Fondamentale è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (anche eventualmente attraverso interviste o test individuali) evitando la somministrazione di questionari generalizzati e non calati nel contesto aziendale di riferimento.
Se la risposta consente di correlare lo stress manifestato dal lavoratore a fattori lavorativi, potrebbe essere necessario approfondire i connessi problemi di ordine psicologico, organizzativo o medico.
Se la risposta, al contrario, non evidenzia un nesso eziologico tra lavoro e stress, ovvero evidenzia fattori extralavorativi, non trattandosi di un rischio lavorativo, la valutazione dei rischi potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, magari su segnalazione del medico competente o degli uffici del personale.
3. Terza analisi: comportamenti soggettivi in presenza di indicatori oggettivi
In presenza di uno dei fattori sopra indicati che possono denotare la presenza di stress nel luogo di lavoro, ovvero comunque nel caso di mutamenti comportamentali del gruppo di lavoratori, si dovrebbe verificare quale sia la reazione soggettiva dei singoli lavoratori interessati in termini di percezione dello stress.
Si dovrebbe, cioè, indagare che tipo di percezione hanno i singoli lavoratori facenti parte di un determinato gruppo rispetto all'organizzazione o all'ambiente di lavoro.
Solo a questo punto potrebbe essere adottato un approccio individuale al tema stress, attraverso interviste o somministrazione di test.
Se nonostante l'evidenza di una reazione individuale da parte dei lavoratori, non vengono manifestati collegamenti con l'organizzazione e con l'ambiente di lavoro, la valutazione del rischio potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, magari su segnalazione del medico competente o degli uffici del personale.
Se, al contrario, la reazione individuale evidenzia un collegamento causale tra organizzazione o ambiente di lavoro e manifestazione di stress, occorre un intervento di tipo organizzativo, psicologico o medico per affrontare e ridurre o eliminare il rischio.
4. Quarta analisi: misure di prevenzione e protezione
L'ultimo punto riguarda, nei casi in cui la valutazione si concluda con l'evidenziazione di un problema di stress lavoro correlato, l'adozione delle misure di prevenzione e protezione.
Nello scagliere le misure e i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori "imprevedibili" (es. le diverse reazioni dei gruppi - o del singolo - nei confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona), si potrebbero adottare differenti misure. Tra queste:
- misure tecniche, organizzative, procedurali;
- potenziamento di automatismi tecnologici;
- alternanza di mansioni nei limiti di legge e di contratto;
- riprogrammazione dell'attività;
- particolare formazione e addestramento;
- forme di comunicazione;
- forme di coinvolgimento;
- particolare sorveglianza sanitaria.
ALLEGATI
Novità normative: lo stress lavoro correlato
I datori di lavoro hanno tempo fino al 16 maggio per adeguarsi alla normativa e valutare lo stress correlato all’attività lavorativa svolta dai dipendenti. Questa tipologia di stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda e dal ruolo. Possiamo definirlo come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale”. I fattori che causano questa tipologia di stress sono indicati nell’accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004. Sulla base dei fattori di stress individuati devono essere introdotte dall’azienda diverse e specifiche misure di prevenzione. Tra gli strumenti di prevenzione più comuni rientrano: bilancio di competenze, interventi formativi, interventi organizzativi, ridefinizione del ruolo organizzativo, counselling. Qualora non intervenga nel modo appropriato il datore di lavoro potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni fisici o psichici causati ai lavoratori da questo tipo di stress.
Esempio di valutazione dei rischi per un ristorante
Un cuoco è sottoposto ai seguenti rischi: taglio, ustioni, scivolamento, schiacciamento, rischio chimico, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi, microclima, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici.
Esempio di valutazione dei rischi per una discarica
Buca di scarico: bisogna indicare il limite a cui può arrivare il mezzo; si può fare con il moviere, cioè un operatore interno che indica le manovre. Egli deve essere dotato di indumenti ad alta visibilità, scarpe con suola antiperforazione, elmetto in polietilene, mascherina antipolvere FFP1.
Gli operatori della macchine sono soggetti a rumore, vibrazioni, rischio di caduta, ribaltamento, rischio biologico, rischio chimico (durante le manutenzioni).
Per l'operatore del nastro trasportatore in cui si effettua la cernita dei rifiuti bisogna controllare l'ergonomia (numero di ore? donne? età?) e la movimentazione ripetuta degli arti superiori, da valutare con il metodo OCRA.
Esempio di valutazione dei rischi per un'azienda tessile
I ferri da stiro comportano rischi di scottatura, per il microclima (caldo e umidità), per i movimenti ripetitivi agli arti superiori, rischio meccanico per la caduta del ferro da stiro vincolato. Si deve richiedere l'autorizzazione allo scarico in atmosfera per il vapore acqueo.
L'addetto alla macchina da cucire deve disporre di salvadito e bisogna controllarne l'ergonomia della postazione (sedia e tavolo da lavoro: allegato 34 del D. lgs. 81).
L'addetto al lavaggio è sottoposto a movimentazione manuale dei carichi (da analizzare col metodo NIOSH).



Sicurezza sul Lavoro


